Assegno per il Nucleo Familiare o Assegno “Ponte”?

Ecco le misure previste da luglio a dicembre di quest’anno

  • ANF e Assegno “Ponte” coesisteranno in via temporanea

  • Maggiorazione degli importi dell’ANF

  • Assegno “Ponte” per coloro che non percepiscono gli ANF

In attesa dell’Assegno Unico e Universale (approfondito in tale articolo), la cui piena operatività è prevista per Gennaio 2022, il Governo ha optato per l’introduzione di una duplice misura per il periodo Luglio – Dicembre 2021: l’Assegno temporaneo per i figli minori, denominato Assegno “Ponte”, ed il potenziamento dell’Assegno per il Nucleo Familiare.

Previste dal D.L. n. 79/2021, contenente “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, analizziamo di seguito entrambe le misure.

Assegno temporaneo per i figli minori:

La misura riguarda una platea circoscritta di soggetti che non rientrano tra i destinatari di Assegno per il Nucleo Familiare: ci riferimento quindi a lavoratori autonomi, disoccupati che hanno finito la NASpI, incapienti e inattivi, beneficiari del reddito di cittadinanza oltre che ai lavoratori dipendenti attualmente esclusi dagli Assegno per il Nucleo Familiare per ragioni di reddito familiare.

Per richiedere l’Assegno temporaneo per i figli minori, in linea con le previsioni dell’Assegno Unico, il parametro di riferimento è l’ISEE. È richiesta una soglia minima di ISEE pari a 7.000 euro e una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

L’Assegno ponte prevede un’indennità mensile da 30 euro a 217,8 euro al mese per ciascun figlio. L’importo massimo mensile è pari a 167,5 euro per primo e secondo figlio, con un incremento del 30% dal terzo figlio in poi e, per ciascun figlio minore con disabilità, gli importi sono ulteriormente maggiorati di 50,00 euro.

Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

Requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

La richiesta dell’Assegno “Ponte” andrà presentata in modalità telematica all’INPS, con l’erogazione che avverrà mediante accredito sull’IBAN del richiedente.

La domanda va presentata entro il 30 giugno 2021 ed il sussidio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le richieste pervenute entro il 30 Settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di Luglio 2021.

Assegno temporaneo su base mensile (ovvero un potenziamento dell’Assegno per il Nucleo Familiare)

Oltre all’Assegno temporaneo per i figli minori, a partire da Luglio 2021, coloro che rientrano tra la platea dell’ANF, beneficeranno di una maggiorazione di 37,5 euro al mese per figlio nel caso di famiglie con uno o due figli e 55,00 euro in più per figlio per i nuclei con 3 o più figli.

Ricordiamo che l’Assegno per il Nucleo Familiare rimane disciplinato dal D.L. n. 69/88 e di rimando, per quanto non espressamente previsto da questi, dal D.P.R. n. 797/55. L’ Assegno per il Nucleo Familiare è destinato a:

  • lavoratori dipendenti;
  • ai percettori di indennità di mobilità, disoccupazione o cassa integrazione guadagni;
  • ai collaboratori domestici;
  • ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, purché non pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Precisiamo che la condizione preliminare per la sussistenza del diritto all’erogazione dell’assegno è data dalla circostanza che il rapporto tra il reddito derivante da lavoro dipendente ed il reddito complessivo debba superare il 70%.

I componenti il nucleo familiare sono:

  • il richiedente l’assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e che non abbia abbandonato la famiglia o il soggetto unito civilmente;
  • i figli e gli equiparati aventi età inferiore ai 18 anni;
  • i figli o equiparati maggiorenni inabili;
  • i figli di età superiori ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 compiuti purché studenti e apprendisti, se facenti parte di un nucleo familiare composto da almeno quattro figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni;
  • i fratelli e le sorelle, i nipoti del richiedente di età inferiore ai 18 anni, non coniugati; ovvero senza limite di età se inabili, orfani, senza diritto alla pensione di reversibilità.

I componenti il nucleo familiare possono anche non essere conviventi; in tal caso, per individuare il nucleo può essere necessario presentare più di uno stato famiglia.

È talvolta necessaria la preventiva esplicita autorizzazione da parte dell’INPS al ricorrere di alcune fattispecie definite dalla legge, ad esempio nel caso in cui si intenda includere nel nucleo familiare soggetti particolari (come ad es. fratelli o sorelle).

Inoltre, come previsto dal 1° luglio 2019, la richiesta dell’ANF è possibile esclusivamente in modalità telematica. La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS via WEB, tramite il servizio on-line dedicato, o tramite patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Spetterà poi al Datore di Lavoro il compito di Consultare il Cassetto Previdenziale che consente di visualizzare le informazioni relative alle domande di Assegno per il Nucleo Familiare dei propri dipendenti, oltre che ricalcolare l’importo spettante al lavoratore in funzione della tipologia di contratto sottoscritto (full time o part time) e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

Ricordiamo che l’assegno spetta inoltre in misura intera nelle giornate di assenza retribuita o indennizzata e cioè nelle giornate in cui il lavoratore è assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale. Consigliamo poi ai lavoratori di prestare particolare attenzione al fatto che abbiano beneficiato dell’importo dell’ANF durante il periodo di integrazione salariale (in tale situazione infatti, in linea generale spetta l’ANF), giacché la corresponsione talvolta a carico del DDL, talvolta a carico dell’INPS, può aver portato ad alcune problematiche.

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