Figlio in DAD, quali sono i diritti del genitore lavoratore?

Riassumiamo le facoltà concesse dal DL 30/2021

  • Smart Working, Congedo Covid e Bonus Baby-Sitting

  • Compatibilità della mansione con lo smart working

  • Fruibilità dei permessi non contemporanea all’altro genitore

Viste le recenti restrizioni governative, per far fronte alle ripercussioni in ambito lavorativo è stato emanato il Decreto Legge 30/2021, denominato appunto “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

Il DL prevede dei diritti differenti a seconda della tipologia dei lavoratori interessati. Per la generalità dei lavoratori:

Se la mansione può essere svolta in smart working, spetta il diritto al lavoro agile per il genitore con figlio convivente minore di anni 16 in sospensione dell’attività didattica, infetto da Covid-19 o in quarantena;

Se la mansione non può essere volta in smart working: spetta il diritto per il genitore con figlio convivente minore di anni 16 di assentarsi dal lavoro con due dirette conseguenze. Se il figlio ha un’età minore di anni 14 allora, per i periodi di astensione, spetterà il diritto al Congedo Covid retribuito al 50%. In tal senso il Decreto richiama anche la possibilità che i periodi di congedo parentale (cd. maternità facoltativa) fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 e il 13 marzo 2021 per le stesse ragioni di cui sopra (figlio in DAD, infetto da Covid-19 o in quarantena), possono essere convertiti in Congedo Covid retribuito al 50%. Nel caso in cui, invece, il figlio ha età tra 14 e 16 anni, per il periodo di assenza non spetterà alcuna retribuzione, né contribuzione figurativa e il genitore beneficerà del solo divieto di licenziamento e del diritto alla conservazione del posto.

Per quanto riguarda invece i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), gli autonomi iscritti alle proprie casse previdenziali, sempre a condizione che abbiano figli conviventi minori di anni 14, questi potranno presentare istanza per ricevere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Il Bonus, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, potrà essere usato anche per i centri estivi ed i servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

In termini di durata, tanto lo smart working quanto i congedi sostitutivi hanno una precisa scadenza, il 30 giugno 2021, ovvero quanto l’anno scolastico dovrebbe arrivare a conclusione.

Per  quanto riguarda poi le condizioni di accesso ai diritti esposti vale un generico principio di incumulabilità dei diritti se contemporanei. Per chiarire, il DL prevede che nei giorni in cui un genitore svolge la prestazione in smart working, fruisce del Congedo Covid-19, non svolge alcuna attività lavorativa o sia sospeso, l’altro genitore – se lavoratore – non usufruisce dei medesimi diritti, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di nessuna delle misure previste dal articolo. Tale ben definita condizione sembra quindi lasciare spazio alla possibilità che i genitori si alternino nella fruizione dei diritti previsti.

In aggiunta, la condizione sine qua non per richiedere sia il Congedo Covid che il Bonus Baby-Sitting è il fatto che la prestazione lavorativa non possa essere svolga in modalità agile. Appare chiaro in tal senso che il giudizio prevalente spetti al datore di lavoro con il rischio che, in caso di diniego, il lavoratore potrebbe comunque contestare la scelta. A titolo informativo sottolineiamo il fatto che in questi casi, ove appunto era stata negata la possibilità al lavoratore di lavorare in modalità agile, sono già sorti i primi contenziosi.

Andando al dunque, per quanto riguarda le modalità operative si dovrà attendere la consueta circolare da parte dell’INPS. Questa avrà l’onere di chiarire vari aspetti, ad esempio se le sospensioni anche parziali possano dare diritto al Congedo Covid indennizzato. Andranno poi precisate, come accennato in un recente approfondimento di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, le modalità di attivazione dello smart working ovvero se questo possa essere attivato in modalità semplificata (consegna al lavoratore dell’informativa INAIL senza un accordo tra le parti) oppure nelle ordinarie previsioni della L. 81/2017, a nostro parere inadeguate visto il momento.

Quel che possiamo dire è che, comunque, per ciò che riguarda la richiesta del congedo parentale, è necessario fare riferimento alla circolare n. 2/2021 e al messaggio n. 515/2021. L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: portale web dell’INPS (se in possesso di PIN oppure di credenziali SPID, CIE, CNS), oppure contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164..

In merito invece alle domande relative al Bonus Baby-Sitting il beneficio potrà esser richiesto online, seguendo il tracciato Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Ordine alfabetico > Bonus servizi di baby-sitting, oppure attraverso i servizi offerti dai Patronati.

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