Green Pass per accedere a lavoro

Riportiamo una selezione delle FAQ più recenti

  • Green Pass, molti quesiti a cui dare risposta

  • Cosa comporta per il lavoratore l’Assenza Ingiustificata?

  • Ferie/Permessi e Smart-Working, facciamo chiarezza

Sono qui raccolte le FAQ più significative in tema Green Pass (aggiornate al 18/10/2021), selezionate da fonti di Governo, Associazioni Datoriali e varie riviste specializzate.

Le stesse verranno aggiornate in base alle novità e alle pubblicazioni che seguiranno.


LU
OGO DI LAVORO

Occorre il green pass anche per accedere a luoghi di lavoro all’aperto (per esempio cantieri edili, piazzali logistici)?
La norma non fa riferimento a luoghi di lavoro al chiuso. Si ritiene pertanto che l’obbligo sussista in qualsiasi sia lo spazio in cui si svolge l’attività lavorativa. Precisiamo che, secondo Assindustria, essendo il parcheggio non considerato luogo di lavoro, fintanto che ci si limita a parcheggiare l’autovettura senza svolgere attività di lavoro, il Certificato non è richiesto. In caso contrario, il Green Pass sarebbe necessario.
Aggiungiamo, per quanto riguarda la consegna di merci da parte di autotrasportatori stranieri non in possesso di Green Pass, che taluni soggetti si limitano semplicemente ad entrare nelle idonee aree di sosta aziendali, lasciando ad altro personale le operazioni carico/scarico.


CONTROLLO IN ORARI DI CHIUSURA O PER LAVORATORI CHE OPERANO DA SOLI

Come può essere verificato il personale addetto a turni notturni, quando i centralini o le reception aziendali sono chiuse?
Si può sia designare personale appositamente incaricato per tali verifiche che presti la sua attività nel turno notturno (ad esempio, i capiturno), sia prevedere la modalità di “autocontrollo” da parte del singolo addetto al turno del possesso del certificato verde (in sintesi, il singolo verifica con l’apposita App la validità del proprio green pass ed invia successivamente la foto dell’esito al proprio datore di lavoro). La modalità dell’autocontrollo può essere seguita anche per controllare i lavoratori che lavorano da soli nel luogo di lavoro.


ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO

L’assegnazione dell’incarico di verificare i certificati verdi può essere rifiutata?
L’argomento è dibattuto, secondo Assindustria non può essere rifiutata dal lavoratore con il rischio di provvedimenti disciplinari. Consigliamo di individuare dei lavoratori che siano disponibili.

Qualora il delegato al controllo sia assente, la delega deve essere rilasciata ad un’altra persona?
Sì, deve essere sempre garantita la presenza di almeno un incaricato.
È consigliabile la nomina fin da subito di più soggetti.

La delega del datore di lavoro per il controllo del green pass può essere affidata anche ad un soggetto esterno?
Sì, l’incarico può essere affidato anche a terzi, fermo restando gli adempimenti in ambito privacy (nomina a responsabile esterno del trattamento e consegna delle istruzioni).


TAMPONI

Se un lavoratore non trova la disponibilità per farsi i tamponi oppure per farli arriva in ritardo al lavoro, quali sono le conseguenze?
La scelta tra vaccinazione e tamponi è compiuta liberamente dal lavoratore: pertanto, qualora il lavoratore scelga la via dei tamponi, si assume il rischio di eventuali inconvenienti.

Come va gestito in cedolino il tampone pagato al dipendente?
Secondo il Sole 24 Ore, è necessario un accordo o un regolamento aziendale appositamente redatto per evitare che il pagamento del tampone diventi un benefit e come tale vada tassato in capo al dipendente.


ASSENZA INGIUSTIFICATA

Quali sono gli effetti retributivi e contributivi dell’assenza ingiustificata?
Perdita della retribuzione per tutte le giornate in cui il lavoratore non esibisce il certificato (retribuzione diretta, ferie/permessi, mensilità aggiuntive, TFR, il tutto secondo le regole che disciplinano tali istituti). Le ripercussioni investono anche la mancata copertura delle giornate ai fini pensionistici e la riduzione delle prestazioni previdenziali quali gli Assegni Familiari ed i permessi L. 104/1992. In ultimo, le giornate di assenza non saranno utili al riconoscimento delle detrazioni fiscali e  del Trattamento Integrativo al Reddito.

Assenza ingiustificata o malattia?
Da prime interpretazioni di riviste specializzate, vanno considerate differentemente la malattia insorta prima del 15 Ottobre e l’evento occorso successivamente.

  • Evento iniziato prima del 15 Ottobre (o il 15 Ottobre): essendo che l’assenza ingiustificata non può sostituirsi ad una precedente causale di sospensione (appunto, la malattia), prevale lo stato di malattia.
  • Evento iniziato dopo il 15 Ottobre: essendo che la tutela della malattia interviene nel caso che il lavoratore, per cause lui non imputabili, non possa effettuare la prestazione, fonti autorevoli ritengono che non sia tutelabile il caso in cui il lavoratore, per sua scelta personale, si trova in una condizione di assenza ingiustificata perché privo di Green Pass. Il lavoratore andrebbe considerato assente ingiustificato fino a quando non produce un valido Green Pass.

Si attendono comunque linee guida da parte degli Istituti.

L’assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, rileva ai fini del periodo di comporto?
No.


FERIE E PERMESSI

Come deve comportarsi il datore di lavoro in caso di richiesta di ferie e/o permessi del lavoratore, pervenuta dopo la comunicazione di non essere in possesso di certificato verde?
Il datore di lavoro non ha alcun obbligo di accogliere la richiesta di ferie e/o permesso retribuito.

L’assenza ingiustificata per mancanza di certificato verde prevale sulle ferie se già calendarizzate?
No, prevale comunque il titolo di assenza anteriore e, quindi, le ferie.


MODALITÀ DI CONTROLLO

Sono possibili sistemi integrati di rilevazione delle presenze e controllo del green pass?
Sì, purché sia utilizzata l’applicazione ufficiale Verifica C19 o gli altri strumenti di controllo massivo rilasciati dal Ministero della Salute, e non siano registrati i dati sottesi al certificato. Si è in attesa dell’attivazione del portale INPS che consentirà il controllo massivo per le aziende con un organico superiore alle 50 unità.

Che percentuali vanno considerate per il controllo a campione?
Il Governo, nelle FAQ istituzionali, ha precisato che il controllo a campione deve prevedere comunque una percentuale minima del 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale.

Chi deve controllare i “controllori”, ossia gli incaricati al controllo, l’imprenditore, i soci oppure gli amministratori?
Gli incaricati al controllo verranno controllati da altri incaricati o direttamente dal datore di lavoro. L’imprenditore, i soci, i dirigenti apicali, gli amministratori, ecc. saranno controllati dagli incaricati.

Come deve essere trattato il Lavoratore che venga trovato sprovvisto di green pass valido all’interno di un’azienda?
È stato chiarito che il certificato verde deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza necessità di allontanamento del suo possessore.

Quale traccia può tenere il datore di lavoro privato dei controlli?
Il datore non può trattenere documenti o dati in fase di verifica: è consigliabile tracciare l’avvenuto controllo tramite un registro così da poterlo esporre a fronte di un controllo ispettivo. Si veda la precedente news per scaricare un facsimile del registro.

In quali rischi incorre un datore di lavoro che possiede dati relativi ai presupposti del green pass dei propri lavoratori?
Vi è il rischio di un illecito in ambito Privacy, secondo le indicazioni del Garante, con sanzioni solitamente ingenti.

Un’azienda con varie sedi può disporre controlli diversificati tra i vari siti?
Si, il datore è tenuto a individuare le modalità di controllo anche eventualmente diversificandole in base alle caratteristiche delle varie sedi.


CERTIFICATI DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE

Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code”. Tale documento è in corso di predisposizione e ad oggi i certificati di esenzione sono ancora cartacei. Il lavoratore è comunque tenuto a trasmettere il certificato di esenzione al medico competente il quale potrebbe valutare eventuali cambi di mansione.


EVENTI CHE DANNO ORIGINE AL GREEN PASS

Esistono certificazioni sostitutive del certificato verde o del certificato di esenzione, come ad esempio autocertificazioni?
No, non esistono, ad esclusione dei titoli equipollenti rilasciati da alcuni Paesi stranieri non appartenenti all’Unione Europea e riconosciuti dall’Italia (esempio Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Giappone ed Israele).


PERSONALE IN TRASFERTA

I dipendenti inviati all’estero in missione di lavoro, sono soggetti all’obbligo di verifica del certificato verde?
No. L’obbligo di possesso del certificato verde è previsto soltanto per lo svolgimento di lavoro in Italia. Restano esclusi i casi in cui tale adempimento sia previsto dalla legge del Paese ospitante. Precisiamo che per i viaggi a lunga percorrenza in Italia (aerei, treni, ecc…) è comunque richiesto il green pass.

Chi verifica il certificato verde dei dipendenti inviati in trasferta in Italia (ad esempio commerciali od autisti) che non passano per la sede aziendale?
In tali casi, la verifica dovrebbe essere compiuta dal datore di lavoro, il quale ne rimane il responsabile. È comunque possibile prevedere in tali casi che, il dipendente in trasferta si “autocontrolli”, ossia verifichi in proprio con l’app la validità del proprio green pass ed invii la foto dell’esito al proprio datore di lavoro.


SOGGETTI “ESTERNI”

L’azienda utilizzatrice è responsabile dei controlli del green pass sui lavoratori somministrati?
Il certificato verde deve essere verificato anche dall’impresa utilizzatrice.

Chi accede in un’azienda in quanto cliente, deve essere in possesso del certificato verde?
Sì, se vi accede nell’ambito della sua attività lavorativa (es. se è un dipendente di un’altra azienda che viene a trattare i prezzi di acquisto). No, se agisce al di fuori della sua attività di lavoro (ad es., cliente/consumatore che entra nell’outlet aziendale per acquistare un bene per uso privato). Il titolare del luogo di lavoro può comunque, in adempimento dei suoi obblighi di sicurezza, richiedere il possesso del green pass a chiunque acceda per qualsiasi motivo nei suoi luoghi.

È possibile richiedere e conservare la data di scadenza della validità del certificato verde?
No, non è un dato che il datore di lavoro può conoscere, conservare e trattare, neppure con il consenso del Lavoratore.

La famiglia deve controllare se la colf, badante o baby sitter ha il green pass?
Si.


COMUNICAZIONE PREVENTIVA SU POSSESSO DI GREEN PASS

È obbligatorio per un Lavoratore informare l’azienda preventivamente del mancato possesso di green pass valido in un dato periodo in caso di richiesta?
Sì. L’art. 9 octies, D.L. n. 52/2021 consente al datore di lavoro di imporre al lavoratore che, con un congruo preavviso, lo informi sul possesso del certificato verde. Il tutto al fine di agevolare l’organizzazione del lavoro. Caso per caso, l’Azienda potrà valutare l’avvio di un procedimento disciplinare in caso di rifiuto da parte del Lavoratore di comunicare quanto richiesto.


CERTIFICAZIONE VERDE E SMART-WORKING

Il Lavoratore che svolge la propria attività in taluni giorni in smart-working è tenuto ad essere in possesso di certificazione verde in quelle giornate?
Nell’ambito di una programmazione tra azienda e lavoratore già definita, si ritiene che un dipendente possa svolgere la propria attività lavorativa in smart-working anche senza il possesso di un certificato verde.
Per converso, il Lavoratore non può pretendere di svolgere lo smart-working nei giorni in cui sia sprovvisto di certificato verde. Il soggetto sarà ovviamente tenuto al possesso del Certificato non appena acceda nel luogo di lavoro.


A
CCERTAMENTI ISPETTIVI E SANZIONI

Se in un’ispezione si accerta che un lavoratore sta lavorando senza green pass da diversi giorni, la sanzione da 400 a mille euro a carico del datore si moltiplica?
In caso di mancata verifica del green pass, qualora la violazione sia reiterata, la sanzione in questione è raddoppiata. Non si può escludere che questa sanzione possa essere applicata in relazione a ciascuna giornata in cui è stata accertata la violazione. Il lavoratore potrà inoltre incorrere in una sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro.

L’azienda può subire controlli da parte di enti esterni? Se sì, quali?
Gli accertamenti possono essere condotti dal personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dalle Forze di polizia e, ove occorra, dalle Forze armate.


STAGE

L’obbligo di Green Pass è previsto anche per gli stagisti o tirocinanti?
Sì, l’obbligo è previsto anche per coloro che svolgono attività di formazione.

Il compito di verifica della certificazione verde può essere svolto da uno stagista?
No, in coerenza con il suo status, non può svolgere una mera attività lavorativa.

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