Visita per i lavoratori sotto l’effetto di alcol e droga

Una svolta per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro

  • Riguarda i lavoratori di attività a elevato rischio di infortuni

  • Il ruolo di verifica del datore di lavoro assieme al medico competente

  • Maggiore tutela per le aziende e sicurezza nei luoghi di lavoro

Cari clienti e lettori,

il 2026 segna una svolta decisiva per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l’entrata in vigore del Dl 159/2025, il legislatore ha finalmente affrontato uno dei “nodi ciechi” del Dlgs 81/2008: la gestione immediata del lavoratore sospettato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti.

L’integrazione dell’articolo 41 sulla sorveglianza sanitaria introduce strumenti concreti per i datori di lavoro, colmando un vuoto che per anni ha generato incertezze legali e rischi operativi.

La novità: visita medica “con ragionevole motivo”

La novità risiede nella nuova lettera e-quater) del comma 2, che autorizza esplicitamente la sorveglianza sanitaria straordinaria per lavoratori di attività a elevato rischio di infortuni.

  • Quando: la visita può avvenire prima dell’inizio del turno o durante lo svolgimento dello stesso.
  • La condizione: deve sussistere un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  • L’obiettivo: verificare l’idoneità immediata alla mansione per prevenire infortuni, tutelando sia il lavoratore interessato che i suoi colleghi.

Va determinato cos’è il ragionevole motivo: si tratta di una valutazione oggettiva, basata su elementi concreti che fanno presumere un uso improprio di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte del lavoratore, come comportamenti anomali, mancanza di equilibrio, alito alcolico, linguaggio confuso, errori gravi e ripetuti, segnalazioni motivate da colleghi.

Una volta emerso il ragionevole sospetto, il datore di lavoro non può procedere all’accertamento sanitario. Spetta al medico del lavoro competente valutare la situazione ed intervenire, per esempio con una visita, test mirati (tossicologici o alcolemici) e valutare l’idoneità. Può essere stabilito un cambio temporaneo di mansione o un percorso di supporto anche in collaborazione con i servizi sanitari preposti.

Quali attività e mansioni?

La norma non si applica indiscriminatamente a tutti, ma si concentra sulle attività ad elevato rischio infortuni. L’elenco delle attività è vasto e sono individuate in base all’articolo 15 della legge 125/2001 e all’articolo 125 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (Dpr 309/1990). In particolare, sono inclusi:

  • Settore trasporti: conducenti di mezzi pesanti, mulettisti e operatori di macchine per il movimento terra o con macchinari pericolosi.
  • Attività abilitate: qualsiasi mansione che richieda un certificato di abilitazione specifico (es. utilizzo di gru, piattaforme e carrelli elevatori, escavatori).
  • Lavori ad alto rischio: settori dell’edilizia e chimico; addetti a linee automatizzate ad alto rischio; lavoratori esposti a rischi di esplosione, incendio o contaminazione; sanitari, forze dell’ordine, sicurezza e vigilanza.

Fino ad oggi, il datore di lavoro si trovava in un vicolo cieco: sospendere un lavoratore sulla base di un semplice sospetto esponeva l’azienda a ricorsi per discriminazione o violazione della privacy; d’altro canto, permettergli di continuare l’attività significava assumersi la responsabilità penale di un eventuale incidente.

La nuova norma legittima invece l’intervento immediato. Il “ragionevole motivo” diventa il presupposto giuridico per attivare il medico competente senza attendere le scadenze periodiche della sorveglianza sanitaria.

Tuttavia, restano alcune criticità che le aziende dovranno gestire con estrema cautela. La gestione dell’eventuale stato di alterazione del lavoratore presenta numerosi problemi pratici e giuridici di non poco conto. Si consideri per esempio il trattamento dei dati sensibili del lavoratore, per cui va garantita la riservatezza. Inoltre, se la visita conferma l’inidoneità temporanea, il lavoratore non può riprendere il suo posto. Resta il problema di come ricollocarlo o allontanarlo in sicurezza dal luogo di lavoro.

In conclusione, la nuova norma non è una bacchetta magica, ma fornisce finalmente un passo in avanti e uno strumento operativo per chi ha la responsabilità di tutelare la vita altrui in azienda o in cantiere.

Cordiali saluti,

Studio Paladin

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